Nuova IMU
Termini per il versamento
- Acconto o rata unica: entro il 16 giugno 2025.
- Saldo: entro il 16 dicembre 2025.
Aliquote per il versamento IMU 2025
Il codice catastale del comune è L389.
Voce |
Aliquota |
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze |
0,6% |
Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art.1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 |
Sì |
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) |
1,06% |
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) |
1,06% |
Terreni agricoli |
1,06% |
Aree fabbricabili |
1,06% |
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) |
1,06% |
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D). Abitazione locata in comodato con tipo contratto comodato d'uso gratuito: categoria catastale A/ (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare), A/5 (abitazioni di tipo popolare), A/6 (abitazioni di tipo rurale), A/7 (abitazioni in villini), A/11 (abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi) |
1,01% |
Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune
Nessuna esenzione presente.
Precisazioni
Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.
Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie. Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.
Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.
Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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Documenti
Ultimo aggiornamento:
15/05/2025