Nuova IMU
Termini per il versamento
- Acconto o rata unica: entro il 16 giugno 2026.
- Saldo: entro il 16 dicembre 2026.
Aliquote per il versamento IMU 2026
Il codice catastale del comune è L389.
| Voce |
Aliquota |
| Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze |
0,60% |
| Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art.1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 |
Sì |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) |
1,00% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) |
1,06% |
| Terreni agricoli |
1,06% |
| Aree fabbricabili |
1,06% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) |
1,06% |
Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune
- Esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1, comma 86, della legge n. 549 del 1995).
- Immobili conferiti in trust istituito a favore di persone con handicap grave di cui all'art. 6 della legge n. 112 del 2016.
Precisazioni
Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.
Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie. Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.
Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.
Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il calcolo online e la stampa del modulo F24
Per il calcolo rivolgersi al vostro commercialista o CAF di fiduciaIn alternativa, vi mettiamo a disposizione un programma per il calcolo. Cliccare sull'icona che segue.
Documenti
Ultimo aggiornamento:
03/03/2026