Sono scattate nella pianura padana le nuove restrizioni per caldaie e stufe a biomassa per il miglioramento della qualità dell'aria

13/10/2018  - 375 letture     Territorio

Dal 1° ottobre scorso sono entrate in vigore le nuove restrizioni relative a caldaie e stufe a biomassa (pellet e/o legna), previste dall’Accordo di Bacino Padano per “l’attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell’aria nella pianura padana”.

In particolare dal 1° è scattato il divieto di:

  • di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle”;
  • di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle”.

Ricordiamo che le misure entrate in vigore, grazie a specifiche norme regionali prima in Emilia Romagna ed ora in Lombardia, erano previste da un accordo sottoscritto a Bologna durante il G7 Ambiente del 2017.

L’accordo fu sottoscritto dalle seguenti regioni:

  • Lombardia;
  • Piemonte;
  • Veneto;
  • Emilia-Romagna.

Gli impegni delle Regioni del Bacino Padano consistono nel:

  1. prevedere, nei piani di qualità dell’aria o nei relativi provvedimenti attuativi, una limitazione della circolazione dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale a euro 3 entro dal 1 ottobre 2018. La limitazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO2;
  2. promuovere a livello regionale la concessione di appositi contributi per la sostituzione di una o più tipologie di veicoli oggetto dei divieti di cui alla lettera a), con veicoli a basso impatto ambientale quali i veicoli elettrici, ibridi elettrico-benzina, a metano o a GPL esclusivi e bifuel benzina e metano o GPL;
  3. promuovere a livello regionale la realizzazione di infrastrutture di carburanti alternativi e disciplinare il traffico veicolare in modo da favorire la circolazione e la sosta nelle aree urbane di veicoli alimentati con carburanti alternativi;
  4. promuovere la realizzazione nelle aree urbane di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale;
  5. concorrere alla definizione di una regolamentazione omogenea dell’accesso alle aree a traffico limitato, delle limitazioni temporanee della circolazione e della sosta per tutti i veicoli alimentati a carburanti alternativi in accordo a quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 19 del decreto legislativo 257/16 (in raccordo con ANCI e i Comuni);
  6.  promuovere l’inserimento, nelle concessioni relative al servizio di car-sharing, rilasciate dal 2020, di prescrizioni volte a prevedere l’utilizzo di auto alimentate con carburanti alternativi nella prestazione del servizio (in raccordo con ANCI e i Comuni);
  7. prevedere, nei piani di qualità dell’aria, i seguenti divieti, relativi a generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006:
    • divieto, dal primo ottobre 2018 , di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle”;
    • divieto, dal primo gennaio 2020, di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiori a “3 stelle”.
  8. prevedere, nei piani di qualità dell’aria, l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet di qualità;
  9. sospensione, differimento o divieto della combustione all’aperto del materiale vegetale (ex articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
  10. prevedere nei piani di qualità dell’aria, in tutti i casi previsti dall’articolo 11 comma 6 del decreto legislativo 28/2011, il ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, per assicurare il raggiungimento dei valori di cui all’allegato 3 di tale decreto, nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene.

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