Nuova ordinanza, mascherina obbligatoria all'aperto se manca distanziamento

Raccomandata la misurazione della temperatura all?accesso dei servizi educativi, delle scuole dell?infanzia e degli istituti di formazione professionale

10/09/2020  - 361 letture     Coronavirus

Il10 settembre il presidente di Regione Lombardia ha firmato la nuova Ordinanza n. 604 (consultabile in fondo con l'allegato), che integra le misure approvate dal DPCM del 7 settembre. Le disposizioni dell’Ordinanza n. 604 sono valide fino a giovedì 15 ottobre.

La mascherina

È confermato l’obbligo di indossare la mascherina a protezione di naso e bocca nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Quando ci si trova all’aperto, la mascherina va sempre portata con sé e deve essere indossata se non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.
Il DPCM del 7 settembre, inoltre, conferma l’obbligo di indossare la mascherina dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei luoghi all’aperto a rischio assembramento.

Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.

Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dall’art. 1 comma 1 del DPCM del 7 agosto 2020).

Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva.

Misurazione delle temperatura

Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti al medico competente (che effettuerà la segnalazione all’ATS di riferimento) e la raccomandazione di utilizzare l’app  AllertaLom e compilare il questionario “CercaCovid”. In caso di sintomi, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG) e segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.

All’ingresso delle scuole dell’infanzia, così come nelle sedi dei servizi educativi, è fortemente raccomandata la misurazione della temperatura nei confronti dei bambini e dei genitori/adulti che li accompagnano. Nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore ai 37,5 gradi centigradi al bambino o ai suoi accompagnatori, l’accesso non sarà consentito.

La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

Proroghe

Sono inoltre prorogate al 15 ottobre le precedenti disposizioni per le seguenti attività:

  • Tirocini, volo e navigazione da diporto, addestramento di animali, gestione della fauna selvatica (così come definite ai paragrafi 1.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 e 1.5.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020 ( ordinanza,  allegato);
  • Sport di contatto, Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020 ( ordinanza,  allegato);
  • Celebrazioni religiose, paragrafo 1.5 dell’Ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020 ( ordinanza,  allegato);
  • Ingressi nel territorio regionale da parte di chi rientra da Croazia, Grecia, Malta o Spagna, Ordinanza n. 597 del 15 agosto 2020 ( ordinanza).

Aggiornamento delle Linee guida

L’Ordinanza n. 604, inoltre, nell'allegato 1 aggiorna le linee guida contenenti gli indirizzi operativi validi per i singoli settori di attività.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'Ordinanza n. 604, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, che conferma fino al 7 ottobre le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020.

Con il DPCM del 7 settembre 2020, inoltre:

  • è consentito l’ingresso in Italia di persone anche non conviventi con cui c’è una "comprovata e stabile relazione affettiva". Per ulteriori informazioni sugli ingressi in Italia vedere il paragrafo dedicato in basso,
  • è confermata la sospensione delle attività di ballo nelle discoteche, sale da ballo e altri locali di intrattenimento aperti al pubblico, sia all’aperto che al chiuso,
  • vengono fornite le indicazioni per il trasporto pubblico locale (Allegato 15) e per il trasporto scolastico (Allegato 16).

Allegati

FileTipo e dimensioneUltima modifica
 dpcm-07-09-2020pdf - 276,87 kb10/09/2020 19:38:59
 ordinanza-604-2020-allegato-1pdf - 430,80 kb10/09/2020 19:39:00
 ordinanza-604-2020pdf - 102,16 kb10/09/2020 19:38:56

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