Dal 24 gennaio la Lombardia torna in 'zona arancione'

23/01/2021  - 182 letture     Coronavirus

Palazzo Chigi a Roma

In allegato pubblichiamo il testo dell'ordinanza del Ministro della Salute del gennaio 2021, con la quale di applicano le norme previste dalla 'zona arancione' al territorio lombardo.

Le disposizioni si applicano dal 24 gennaio.

Riassunto delle principali disposizioni in vigore nelle regioni in 'zona arancione'

[[collapseon=Spostamenti e trasporti

Limitazioni agli spostamenti sul territorio

Sono vietati tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita.

All’interno del proprio comune è consentito spostarsi liberamente dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dopo le ore 22 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Dalle ore 5 alle ore 22 è consentito spostarsi una sola volta al giorno verso un’altra abitazione privata ubicata all’interno dello stesso comune, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).

Chi vive in un Comune fino a 5 mila abitanti può spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 entro i 30 km dai confini comunali. Sono esclusi in ogni caso gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l’esclusione di raggiungere le cosiddette seconde case (abitazioni non principali), anche in un'altra Regione o Provincia autonoma, pertanto ne è consentito fare rientro. Trattandosi di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case solo per coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima dell’entrata in vigore del   DL 14 gennaio 2021, n.2. La casa di destinazione non deve comunque essere abitata da altre persone non appartenenti al nucleo familiare.

Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per giustificare gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Per ulteriori dettagli segui gli aggiornamenti delle  FAQ sul sito del Governo.

 Modello autodichiarazione.

Trasporto pubblico locale

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, anche non di linea, la capienza è limitata ad un massimo del 50 percento del totale.

Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.

Sospensione limitazioni alla circolazione dei veicoli euro 4

Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a fronte della situazione emergenziale da COVID-19, ha firmato l’8 gennaio 2021 l’ Ordinanza regionale n. 675 che prevede la sospensione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’ Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020.

Le limitazioni sarebbero entrate in vigore da lunedì 11 gennaio, ma proprio per garantire la sicurezza negli spostamenti e evitare affollamento dei mezzi pubblici, l’ordinanza prevede la sospensione di tali limitazioni fino al perdurare della situazione emergenziale da COVID-19, eventualmente prorogato da nuovi provvedimenti nazionali.

Spostamenti dall’estero in Italia

Il  DPCM 14 gennaio 2021 continua a basarsi su elenchi di Paesi, contenuti  nell’allegato 20, per i quali sono previste differenti misure.

Per quanto riguarda, in particolare, i Paesi UE, Schengen e associati, si segnala che tali Paesi sono collocati in elenco C, con conseguente obbligo di tampone, effettuato nelle 48 ore precedenti all’imbarco, per l’ingresso in Italia.

 Allegato 20 al DPCM del 14 gennaio 2021 - Spostamenti da e per l'estero

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[[collapseon=Esercizi commerciali, servizi alla persone e ristorazione

Attività commerciali, negozi e servizi disponibili

Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Tali attività si svolgono nel rispetto delle  linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.

Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei relativi protocolli riportati all'Allegato 9 del DPCM del 15 gennaio, "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" (vedi allegato).

Linee guida - Servizi alla persona

Bar, ristoranti, delivery e asporto

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

L’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar (codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle ore 22.00 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.

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[[collapseon=Istruzione e formazione

Scuole secondarie di secondo grado

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell'organizzare l'attività didattica, in modo che sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 percento (e non oltre il 75 percento) degli studenti di tali istituzioni scolastiche.

La restante parte dell’attività è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

È sempre possibile svolgere attività in presenza soltanto se vi è la necessità di:

  • utilizzare i laboratori,
  • mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

Nidi, materne, scuole primarie e secondarie di primo grado

Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e prime medie si svolgono in presenza

Tornano a svolgersi in presenza anche le attività delle classi seconde e terze medie.

È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Università

Le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica proseguono le proprie attività formative e curriculari attraverso la modalità a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno del corso di studi e ai laboratori, che possono invece svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati a tali attività.

I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività eventualmente individuate dalle Università possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.

Formazione professionale

Salvo quanto espressamente previsto dal  DPCM del 14 gennaio 2021 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

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[[collapseon=Procedure per il consenso alla somministrazione del vaccino

Procedure per il consenso alla somministrazione del vaccino

Il  decreto-legge del 5 gennaio 2021 prevede, infine, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

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Allegati

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 ordinanza-23-gennaio-2021pdf - 350,31 kb23/01/2021 13:48:25

Palazzo Chigi a Roma

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