Utilità

Ricerca

Sommario della pagina


Testata e link Canali principali

Stemma

Sommario della pagina


Menù a briciole di pane.

Dove sei? Home » Albo Pretorio » Statuto Comunale » Capo IV

Sommario della pagina


Contenuto

Statuto Comunale. Capo IV - "Le attribuzioni degli organi"

Articolo 19 - Organi del Comune

  1. Gli organi del Comune, in conformità, alla Legge 8 Giugno 1990, n. 142, coordinata con le integrazioni e le modifiche introdotte dalla legge 25 marzo 1993 n. 81, sono:
    1. il Consiglio Comunale;
    2. la Giunta Comunale;
    3. il Sindaco.
  2. Il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
  3. La Giunta Comunale è organo di gestione e di attuazione degli indirizzi generali di governo.
  4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. È il legale rappresentante dell'Ente. È capo dell' Amministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.
  5. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica 4 anni. La loro elezione, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Torna in alto

Articolo 20 - Il Consiglio Comunale: poteri

  1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.
  2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.
  3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Torna in alto

Articolo 21 - Le competenze del Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali.
    1. Organizzazione istituzionale dell'Ente:
      1. statuto;
      2. istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento;
      3. convalida dei Consiglieri eletti;
      4. costituzione delle Commissioni di indagine;
      5. sull'attività dell'Amministrazione;
      6. costituzione delle Commissioni consiliari consultive;
    2. Esplicazione dell'autonomia giuridica:
      1. regolamenti comunali;
      2. disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
      3. istituzione e ordinamento dei tributi;
    3. Indirizzo dell'attività:
      1. programmi generali e di settore;
      2. relazioni previsionali e programmatiche;
      3. programmi di opere pubbliche e relativi piani finanziari;
      4. bilanci annuali e previsionali e relative variazioni;
      5. piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi;
      6. pareri sulle dette materie;
      7. gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza.
    4. Organizzazione interna dell'Ente:
      1. ordinamento degli uffici e dei servizi;
      2. disciplina dello stato giuridico del personale;
      3. disciplina delle assunzioni del personale;
      4. piante organiche e loro variazioni;
      5. assunzione diretta dei pubblici servizi;
      6. concessione dei pubblici servizi;
      7. costituzione di istituzioni;
      8. costituzione di aziende speciali e loro statuti;
      9. indirizzi, operativi per le aziende e istituzioni;
      10. regolamenti di organizzazione;
      11. affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione.
    5. Organizzazione esterna dell'Ente:
      1. le convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti pubblici;
      2. costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma;
      3. definisce gli indirizzi per le nomine, le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, azienda ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
    6. gestione ordinaria e straordinaria:
      1. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
      2. la partecipazione a società di capitali;
      3. la contrazione di mutui;
      4. l'emissione dei prestiti obbligazionari;
      5. le spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
    7. Controllo dei risultati di gestione:
      1. conti consuntivi e verifica della efficacia ed efficienza della gestione;
      2. elezione del Revisore del Conto.

Torna in alto

Articolo 22 - Gruppi consiliari

  1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo, la modalità di convocazione dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Torna in alto

Articolo 23 - Commissioni consiliari

  1. In seno al Consiglio Comunale possono essere istituite commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.
  2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
  3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
  4. Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee speciali.

Torna in alto

Articolo 24 - Diritti poteri e obblighi dei Consiglieri comunali

  1. Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
  2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo.
  3. Il Sindaco o gli assessori da esso delegato debbono rispondere entro 30 giorni.
  4. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.
  5. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.
  6. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.

Torna in alto

Articolo 25 - Dimissioni, surrogazioni e supplenza dei Consiglieri Comunali

  1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.
  2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli e nei modi di cui al Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.
  3. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
  4. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n, 16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza termina con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decandenza si fa luogo alla surrogazione a norma del Comma 1 del presente articolo.

Torna in alto

Articolo 25 bis - Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale

  1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza, nei suoi confronti, di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.
  2. Le modalità per la contestazione della relativa condizione e la procedura da seguire per dichiarare la decandeza sono disciplinate dalla legge.
  3. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre consecutive sedute consiliari convocate in sessione ordinaria o straordinaria o non partecipa ad almeno il 50% delle sedute convocate in sessione ordinaria o straordinaria anche non consecutive nell'arco dell'anno solare.
  4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, o ad istanza di un elettore del Comune o dal Prefetto.
  5. È pronunciata dal Consiglio Comunale non prima di 10 giorni dalla notifica al Consigliere dell'avvio del procedimento di decadenza.
  6. Sull'istanza di decandenza si pronuncia il Consiglio Comunale in seduta pubblica e con voto palese . La proposta è approvata quanto riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Torna in alto

Articolo 26 - Regolamento interno

  1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
  2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Torna in alto

Articolo 27 - Composizione della Giunta

  1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due assessori.
  2. Possono essere eletti alla carica di Assessore oltre che i Consiglieri Comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.
  3. Non possono altresì far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono esere nominati rappresentanti del Comune.
  4. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.

Torna in alto

Articolo 28 - Elezione del Sindaco e della Giunta

  1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.
  2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
  3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dando motivata comunicazione al Consiglio.
  4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
  5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
  6. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neoeletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 gg.
  7. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

Torna in alto

Articolo 29 - Le competenze della Giunta

  1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.
  2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari.
  3. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Torna in alto

Articolo 30 - Il Sindaco: funzione e poteri

  1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione.
  2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
  3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
  4. Per l' esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi secondo e terzo il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Torna in alto

Articolo 31 - Il Sindaco: competenze

  1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:
    1. controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.
    2. nomina il vice sindaco che sostituirà il Sindaco o in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge; delega un Assessore o Consigliere, in caso di su a impossibilità, a rappresentarlo nei vari organi.
  2. Il Sindaco esplica le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Ufficiale di Governo.
  3. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni.

Torna in alto

Articolo 32 - Dimissioni, impedimenti, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

  1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decandeza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice sindaco.
  2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
  3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive giunte.

Pié di pagina.

©2010 Comune di Trescore Cremasco,
Via Carioni, 13, 26017 Trescore Cremasco (CR)
Partita Iva: 00265370197 - Pec: segreteria@pec.comune.trescorecremasco.cr.it

Sommario della pagina


Validazioni W3C

Redazione, organizzazione e sviluppo tecnico a cura di:

Sommario della pagina